Serbatoi interrati

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., è qualificabile come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. Ne consegue che un serbatoio definitivamente dismesso, per il quale sussista la volontà o l’obbligo di disfarsi del manufatto, deve essere gestito secondo la disciplina applicabile ai rifiuti.

In Italia la gestione dei serbatoi interrati dismessi è regolata da normative che ne dettano l'iter procedurale.

 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), la gestione di un serbatoio interrato dismesso deve essere valutata anche sotto il profilo della normativa sui rifiuti e, ove ricorrano i presupposti, della tutela del suolo e delle acque sotterranee. La permanenza nel sottosuolo di un serbatoio non più utilizzato non può pertanto essere considerata automaticamente priva di rilevanza ambientale.

 

 

In via generale, la rimozione del serbatoio costituisce la soluzione da privilegiare, soprattutto quando consenta di eliminare la fonte di potenziale contaminazione e di verificare le condizioni del terreno circostante. L’eventuale inertizzazione in sito, ove ammessa dalla disciplina applicabile, deve invece essere valutata sulla base delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni ambientali e delle prescrizioni dell’autorità competente; non può quindi essere considerata automaticamente equivalente alla rimozione.

Le modalità operative, nonché gli eventuali obblighi di comunicazione, autorizzazione o acquisizione di pareri preventivi, devono essere verificate alla luce della normativa regionale e provinciale applicabile e delle disposizioni emanate dagli Enti locali e dalle competenti ARPA/APPA, oltre che delle eventuali prescrizioni specifiche relative al sito e all’impianto.

La scelta tra rimozione e mantenimento in sito mediante inertizzazione dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del serbatoio, della sua storia di utilizzo, delle condizioni del terreno e dell'eventuale presenza di contaminazione, nonché delle specifiche disposizioni regionali e delle prescrizioni dell'autorità competente.